Cassation appeal dismissed for genericity; no specific arguments against sentencing or legal qualification provided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the defendant. The appellant challenged the appellate court's re-sentencing on charges of theft and illegal possession of stolen goods, citing lack of motivation, excessive punishment, and incorrect legal qualification. The court rejected these claims because they were indeterminate and lacked concrete support, failing to specify how the lower court's reasoning was flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, and aspecific, failing to provide concrete arguments linking the alleged errors to the specific reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMMARI RIDHA nato il 12/10/1964 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Chammari Ridha ha rideterminato la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 493-ter cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge, la carenza di motivazione in relazione all' art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e l'erronea qualificazione giuridica del fatto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano le ragioni poste a sostegno delle enunciate censure, e aspecifiche, in quanto sviluppate in assenza di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza avversata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consiglie