Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25711/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as prescription did not apply due to recidiva's effect on maximum penalty calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the crime of aggravated theft was not prescribed by the time of the appellate judgment. The appellant argued that recidiva should not have been considered for prescription calculations because it was deemed subvalent compared to mitigating circumstances. The court rejected this, stating that recidiva must always be accounted for in determining the maximum penalty for prescription purposes, regardless of its weight in the sentencing balance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Recidiva must be considered for prescription calculations even if subvalent in sentencing, as it determines the maximum penalty period.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescrizione reato recidiva subvalente pena massima furto pluriaggravato ricorso cassazione inammissibilità bilanciamento circostanze recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 3, cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen., commesso il 25 maggio 2011, ha rideterminato la pena inflittagli concedendogli l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate.
Art. 99, comma 3, cod. pen.
Art. 624, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; conf.
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI GIUSEPPE nato a VARESE il 09/06/1970 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Salvati Giuseppe per il delitto di cui agli artt. 99, comma 3, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., commesso il 25 maggio 2011, ha rideterminato la pena inflittagli concedendogli l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato dal difensore ad un unico motivo, che denuncia il mancato rilievo dell'estinzione del reato contestato per prescrizione, maturata prima del giudizio di appello, posto che della recidiva contestata non si sarebbe dovuto tener conto ai fini del calcolo della prescrizione in considerazione del fatto che la stessa era stata considerata subvalente rispetto alle concesse attenuanti.

3. Il motivo è inammissibile, vuoi perché, quand'anche disapplicata la recidiva, il delitto di furto pluriaggravato non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello (01/03/2021), estinguendosi il 25/11/2023; vuoi perché è jus receptum che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; conf. Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057).

4. Per quanto esposto va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presid