Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25710/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding photographic identification evidence lacking statutory safeguards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction based on photographic identification. The appellant argued that the trial court failed to adopt adequate safeguards to ensure the genuineness of the identification results during the preliminary investigation phase. The court rejected this claim, ruling that photographic identification is a valid atypical proof method whose reliability depends on the credibility of the witness's testimony rather than strict procedural formalities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 361 c.p.p.; Art. 189 c.p.p.: The Court of Cassation holds that photographic identification constitutes a valid atypical means of proof whose admissibility and value depend on the judge's assessment of the witness's credibility and the logical plausibility of the identification, rather than on the strict observance of statutory safeguards for personal recognition.

Parole chiave

Generato dall'IA
photographic identification atypical evidence cassation inadmissibility witness credibility procedural safeguards criminal conviction logical plausibility prove di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 361 c.p.p.
Il proposto motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 361 cod.
Art. 189 c.p.p.
pen., legittimamente può essere assunta - se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti - ai sensi dell'art. 189 cod.
Art. 213 c.p.p.
art. 361 cod. proc. pen
Il proposto motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 361 cod. proc. pen.
art. 189 cod. proc. pen
pen., legittimamente può essere assunta - se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti - ai sensi dell'art. 189 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997 - Falco
Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - Coccia
Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012 - Aleksov
Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008 - Gori
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTAR MOUNIR nato il 29/11/1987 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Attar Mounir ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 28 maggio 2021, di conferma di quella di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata limitatamente ai delitti di cui agli artt. 582 e 612, comma 2, cod. pen. in danno di Frezzato Simone.

2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un solo motivo.

3. Il proposto motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 361 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale fondato la riconducibilità del fatto alla sua persona sulla base del riconoscimento fotografico effettuato dalla parte lesa e da un testimone nella fase delle indagini preliminari, confermandone il compimento nel corso del loro esame dibattimentale, senza, tuttavia, che nella sede predibattimentale fossero state adottate 'adeguate cautele' onde assicurare la genuinità dei risultati dell'incombente probatorio, è manifestamente infondato.

Premesso che va condiviso il principio di diritto secondo il quale l'individuazione" fotografica, costituendo prova atipica in quanto non disciplinata dalla legge, né collocabile nell'ambito della "ricognizione" personale prevista dall'ad 213 cod. proc. pen., legittimamente può essere assunta - se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti - ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., posto che, in tal caso, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997 - dep. 10/04/1997, Falco, Rv. 207409; in termini Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Coccia, Rv. 267562;

Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Gori, Rv. 239774), occorre dare atto che il giudice di merito ha fatto menzione di tutta una serie di elementi (cfr. pag. 3, primi tre capoversi, della sentenza impugnata) indicativi dell'affidabilità del mezzo di prova esperito. Di talchè, essendo stato effettuato l'apprezzamento di merito inerente alla riconducibilità del fatto all'imputato in maniera conforme al diritto e secondo le massime della logica plausibilità, lo stesso non può essere sindacato in questa sede.

Oltretutto, è jus receptum che le modalità dell'individuazione non riguardano la legalità della prova, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, Sentenza n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Rv. 267562): donde, non sussiste alcuna inutilizzabilità dei risultati dell'esperita individuazione fotografica.

4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugn