Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for attempted theft, ruling facts are non-justiciable in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Ciocchetti Massimo inadmissible, confirming his conviction for attempted theft of a bicycle. The appellant argued against the denial of mitigating circumstances regarding the value of the stolen item and his personal culpability. The court rejected these arguments, stating that the assessment of mitigating factors is a matter of fact reviewable only by the lower court, not the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The Supreme Court cannot review the factual assessment of mitigating circumstances or the hypothetical value of the stolen property in a cassation appeal, as these are matters of fact reserved for the trial court's reasoned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCCHETTI MASSIMO nato a BIELLA il 10/02/1966 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorre Ciocchetti Massimo, con due motivi, avverso la sentenza del 7 maggio 2021, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado inflittagli per il delitto di tentato furto di una bicicletta del valore di Euro 320,00.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo non è consentito nel giudizio di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato, in quanto le argomentazioni spiegate nella sentenza impugnata per negare all'imputato le circostanze attenuanti generiche sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419), di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle stesse, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). 2.2.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nell'escludere che una bicicletta possa di per sé costituire un bene di valore lieve, si è attenuta al principio di diritto secondo il quale:<< La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 255791) e alla regula iuris secondo cui:« Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (Sez.
U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528).
3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere