Sentenza — n. 25703/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFiorentino Maria ed Amato Gaetano, per il tramite del loro difensore, ricorrono con un solo motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 gennaio 2020, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nel loro interesse avverso la sentenza di primo grado che li aveva riconosciuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod. pen. commesso in Palermo il 28 novembre 2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 25703/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod. pen. commesso in Palermo il 28 novembre 2011.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FIORENTINO MARIA nato a PALERMO il 10/12/1971 AMATO GAETANO nato a PALERMO il 27/06/1969 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fiorentino Maria ed Amato Gaetano, per il tramite del loro difensore, ricorrono con un solo motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 gennaio 2020, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nel loro interesse avverso la sentenza di primo grado che li aveva riconosciuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod. pen. commesso in Palermo il 28 novembre 2011.
2. Il ricorso è fondato. 2.1. Invero, alla stregua del diritto vivente, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Rv. 268823): il che è quanto accaduto nel caso di specie, avendo il giudice di appello dichiarato inammissibili i motivi di gravame proprio per la manifesta infondatezza delle questioni, con essi devolute, relative alla sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 2.2. La fondatezza del motivo imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata per la celebrazione del giudizio di appello, cui, tuttavia, non è possibile far luogo essendo medio-tempore (ossia il 27 novembre 2021) maturata la prescrizione del reato contestato.
3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione. Così deciso il 22 g