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Ordinanza — n. 25701/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming improper robbery, ruling general mitigating circumstances denied due to defendant's criminal history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25701/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Karim Attabi inadmissible due to the manifest unfoundedness of his claim regarding Article 62-bis of the Penal Code. The appellant argued for the recognition of general mitigating circumstances, but the Court held that the lower courts correctly denied them based on the defendant's extensive prior criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of merits' judgment on general mitigating circumstances is unassailable in appeal if motivated by relevant factors, such as the defendant's criminal history, without needing to address every favorable element.

Parole chiave

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general mitigating circumstances criminal history assessment improper robbery charge appeal inadmissibility penal code provisions commisurazione della pena per rapina tentata rapina risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 2, cod. pen.
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 ottobre 2021, confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia, in data 12 ottobre 2020, nei confronti di Karim Attabi, in relazione al reato di rapina impropria, di cui all'art. 628, secondo comma, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen..
Art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.
In tema di valutazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Art. 13, comma 1, Cost.
In tema di valutazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
In tema di valutazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del fatto ed alle modalità della sua esecuzione può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTABI KARIM nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 190-7966/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 ottobre 2021, confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia, in data 12 ottobre 2020, nei confronti di Karim Attabi, in relazione al reato di rapina impropria, di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, deducendo il seguente motivo: 2.1. violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile a cagione della manifesta infondatezza del motivo dedotto. 3.1. In tema di valutazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del fatto ed alle modalità della sua esecuzione può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione al rifiuto delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla personalità dell'imputato alla luce dei molteplici precedenti penali a suo carico, hanno correttamente motivato, riferendosi all'elemento - considerato preponderante - di cui all'art. 133, secondo comma, numero 2, cod. pen..

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022 Il Consigliere estenso