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Ordinanza — n. 25700/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25700/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Stefano Duma inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued that the appellate court's denial was motivated by illogical reasoning, claiming a missed opportunity to offer compensation for victims. The court rejected this, stating that the lower court's decision was justified by the defendant's repeated criminal conduct, significant financial damage, and lack of repentance, which rendered the denial reasonable and beyond cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 62b1s cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, as the court of merit need not consider every favorable element but only those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances manifest illogical reasoning cassation inadmissibility criminal procedure costs repeated criminal conduct financial damage assessment resipiscence requirement commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 62b1s cod. pen.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62b1s cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sul punto, il collegio rileva come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMA STEFANO nato a TARANTO il 20/07/1965 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 189-7934/2022 IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 4 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. del tribunale di Taranto, in data 4 febbraio 2021, nei confronti di Duma Stefano, in relazione ad una pluralità di fattispecie di rapina aggravata.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62b1s cod. pen., che avrebbero potuto essere riconosciute ove la Corte avesse concesso il differimento di udienza richiesto finalizzato a offrire congruo risarcimento alle persone offese, atto apprezzabile ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti innominate. Il ricorso è inammissibile. Invero, il ricorrente reitera nella richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando un vizio motivazionale nel diniego da parte del secondo giudice.

Sul punto, il collegio rileva come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ebbene, nel caso di specie, non si rinviene alcuno dei vizi lamentati, in quanto la Corte di merito ha compiutamente dato conto della pluralità delle ragioni che ostavano alla concessione del beneficio. In particolare, la gravità e la reiterazione delle condotte, nonché l'entità del danno patrimoniale cagionato e l'assenza di elementi positivi o manifestazioni di resipiscenza da parte del prevenuto rappresentano con tutta evidenza indici tali da giustificare il diniego. Né, a fronte della necessaria celerità dei tempi di celebrazione del processo con imputato detenuto, può censurarsi la decisione della Corte di non differire l'udienza al fine di consentire una solo ipotizzata intenzione risarcitoria mai praticata nel corso del giudizio.

La pronuncia impugnata risulta dunque priva dei vizi dedotti con il ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 189-7934/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.