Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25699/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25699/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25699/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MBAYE nato a TOUBA MBACKE( SENEGAL) il 02/01/1961 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 188-P903/2022 IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 5 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Alessandria, in data 11 marzo 2014, nei confronti di Fall Mbaye, dichiarava non doversi procedere in ordine ai due reati di cui all'art. 474 cod. pen. ascritti ai capi A) e 1), quindi rideterminava la pena in mesi 4, giorni 10 di reclusione ed euro 260,00 di multa confermando la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337, cod. pen. (capi B, C, 2 e 3).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 474 cod. pen, art. 161 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25699/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen. ascritti ai capi A) e 1), quindi rideterminava la pena in mesi 4, giorni 10 di reclusione ed euro 260,00 di multa confermando la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337, cod. pen. (capi B, C, 2 e 3).

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena riesame dell'entità pena concussione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 474 cod. pen
art. 161 cod. pen
157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione aì sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen.), vede correre il termine di prescrizione fino al 1 luglio 2023.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MBAYE nato a TOUBA MBACKE( SENEGAL) il 02/01/1961 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 188-P903/2022 IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 5 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Alessandria, in data 11 marzo 2014, nei confronti di Fall Mbaye, dichiarava non doversi procedere in ordine ai due reati di cui all'art. 474 cod. pen. ascritti ai capi A) e 1), quindi rideterminava la pena in mesi 4, giorni 10 di reclusione ed euro 260,00 di multa confermando la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337, cod. pen. (capi B, C, 2 e 3).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. circa il mancato proscioglimento per prescrizione anche dai delitti di cui all'art. 337 contestati rispettivamente ai capi C e 3 della rubrica. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata. Il delitto di cui all'art. 337, considerato il doppio aumento del termine di prescrizione per la ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale (anni 5 + 2/3 ai sensi dell'art. 157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione aì sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen.), vede correre il termine di prescrizione fino al 1 luglio 2023.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.