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Ordinanza — n. 25695/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating already rejected arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25695/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Salah Eddine Laachira inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds. The appellant argued for the revocation of confiscation orders and a change in the charge from receipt to negligent purchase, but the Court found these claims merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal in Brescia. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the Court of Appeal, lacking the specific argumentative function required to challenge the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments cassation procedure negligent purchase confiscation of assets procedural costs manifest unfoundedness reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod.
Art. 712 cod. pen.
pen., censurando l'inutilizzabilità della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria circa la riferibilità dei beni al ricorrente per affermarne la penale responsabilità; - violazione di legge in relazione all'art. 712 cod.
Art. 648, comma secondo cod. pen.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod.
art. 712 cod. pen
pen., censurando l'inutilizzabilità della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria circa la riferibilità dei beni al ricorrente per affermarne la penale responsabilità; - violazione di legge in relazione all'art. 712 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAACHIRA SALAH EDDINE nato il 25/06/1979 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Bergamo il 23 gennaio 2013, nei confronti di Laachira Salah Eddine, ha revocato la confisca del denaro in sequestro disponendone la restituzione ed ha confermato la condanna in relazione ai reati di ricettazione di telefoni cellulari a lui ascritti.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., censurando l'inutilizzabilità della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria circa la riferibilità dei beni al ricorrente per affermarne la penale responsabilità; - violazione di legge in relazione all'art. 712 cod. pen. per la mancata derubricazione del reato contestato in quello di incauto acquisto, difettando il dolo di ricettazione; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma secondo (oggi quarto), cod. pen.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate in quanto reiterano rilievi compiutamente scrutinati dalla Corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710).

In particolare, quanto al primo motivo, i giudici di appello hanno dato conto dell'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, evidenziando la mancata giustificazione del possesso dei beni da parte dell'imputato nonché la loro collocazione all'interno di un contenitore in cui erano presenti altri oggetti personali del ricorrente. Quanto al secondo ed al terzo motivo, la Corte territoriale, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha efficacemente confutato i rilievi difensivi relativi alla richiesta di riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto, sottolineando che il numero, la natura degli oggetti e l'assenza di qualunque indicazione da parte del ricorrente circa la loro origine e modalità di acquisto denotano piena consapevolezza della loro provenienza illecita.

Tali elementi (numero e tipologia di beni) sono oltremodo indicativi della professionalità nel ricettare, che da sola esclude ogni possibilità di riconoscimento della particolare tenuità del fatto contestato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.