Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to reiterative and non-specific grounds regarding police annotation authenticity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were merely reiterative of those already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the authenticity of a specific police annotation and exhibited contradictory reasoning regarding its validity. The court rejected these claims as lacking specificity and failing to address the explicit motivations of the second-instance judgment, which had already established the annotation's probative value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. c) e e) c.p.p.; Art. 581 comma 1 lett. d) c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are merely reiterative of those already rejected by the court of first instance and second instance, lacking the required specificity and correlation with the contested decision's motivations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC JASMINKA nato a BITOLA( MACEDONIA) il 26/09/1985 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 181-7813/2022 IN FATTO ED IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 5 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale di Verbania in data 18 marzo 2017, confermava la condanna nei confronti di MARINKOVIC JASMINKA per il reato di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi:
1. inosservanza delle norme processuali ex art. 606 lett. C) cod. proc. pen., in relazione alla valutazione di autenticità del contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria, datata 12 gennaio 2015 — Polstrada Genova a firma RAPPA - TERRILE;
2. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., in relazione alla valutazione della medesima annotazione. Il ricorso è inammissibile, giacché sostenuto da motivi meramente reiterativi di quelli proposti all'attenzione della Corte di merito e da questa rigettati con logica e congrua motivazione. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 581 comma 1 lett. d), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837;
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758). Nel caso di specie, la ricorrente solleva le stesse doglianze già portate all'attenzione della Corte di appello, ovverosia l'errata valutazione della genuinità delle prove (sul giudizio di autenticità del contenuto dell'annotazione di PG, datata 12/01/2015 — Polstrada Genova a firma RAPPA—TERRILE), nonché l'incongruità della motivazione posta a fondamento del convincimento dei giudici di secondo grado circa tale valutazione.
Per contro, i giudici del gravame hanno già motivato a pag. 3 della sentenza, evidenziando come l'annotazione della PG (datata 12 gennaio 2015) fosse "chiara e circostanziata", al punto da non lasciar residuare dubbi circa il fatto che la MARINKOVIC, in data 02/04/2014 alle ore 20.27, fosse alla guida dell'autovettura FIAT PUNTO (targata BK408BZ) ed impiegasse il casello autostradale di Vergiate, commettendo il reato p. e p. dall'art. 641 cod. pen.; ne consegue che l'annotazione di PG, 181-7813/2022 ritenuta dai giudici di appello veritiera e rispondente al vero, "attesta un fatto fino a querela di falso, non de relato" (cfr. pag. 3 della sentenza), formando piena prova alla base del libero convincimento del giudice ex art. 192 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.