Ordinanza — n. 25684/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALED MOHAMED nato il 10/02/1993 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 172-7634/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 27 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata il 5 ottobre 2017 dal tribunale di Cremona, nei confronti di KHALED MOHAMED in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata e lesioni personali, di cui agli artt. 628, comma 30 n. 1 cod. pen. quanto al capo A) e di cui agli artt. 582, 585 e 576 n. 1 c.p. quanto al capo B). 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione ex art. 606, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25684/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applica la regola di giudizio dettata dall'art. 192, comma tre, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a 172-7634/2022 fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n:43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALED MOHAMED nato il 10/02/1993 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 172-7634/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 27 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata il 5 ottobre 2017 dal tribunale di Cremona, nei confronti di KHALED MOHAMED in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata e lesioni personali, di cui agli artt. 628, comma 30 n. 1 cod. pen. quanto al capo A) e di cui agli artt. 582, 585 e 576 n. 1 c.p. quanto al capo B). 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione ex art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., difettando nell'azione contestata la finalità di profitto.
2. Il ricorso è inammissibile, poiché aspecifico, in quanto meramente reiterativo di doglianze in fatto già proposte all'attenzione della Corte di merito e da questa rigettate con logica e congruente argomentare. 2.1. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 581 comma 1, lett. d), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo Rv. 253849;
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710). Nel caso di specie, il ricorrente solleva le medesime doglianze già portate all'attenzione della Corte di appello, fondate sulla contestazione della sussistenza del dolo specifico di profitto. La Corte territoriale, alle pagg. 6 e 7 della sentenza, ha valorizzato le registrazioni delle chiamate di emergenza e dichiarazioni rese da due testi oculari (imparziali ed estranei ai fatti in contestazione) che avevano allertato la polizia nell'immediatezza dei fatti e quelle della persona offesa, tutte convergenti sulla declamata finalità di profitto dell'azione (ascoltata anche dalle testi presenti al fatto) seguita dallo spossessamento violento dei documenti di identità e del telefono cellulare della vittima.
Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applica la regola di giudizio dettata dall'art. 192, comma tre, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a 172-7634/2022 fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n:43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
Nella fattispecie, tuttavia, le dichiarazioni della persona offesa non sono state poste da sole a fondamento della penale responsabilità dell'imputato, bensì sono state idoneamente corredate da plurimi, concordanti e circostanziati riscontri esterni provenienti dal narrato di testi al fatto del tutto indifferenti, che hanno ascoltato gli agenti avanzare a gran voce la richiesta di denaro, cui seguì la violenza alla persona e la sottrazione di documenti e apparecchio telefonico.
3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 giugno 202