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Ordinanza — n. 25681/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual or legal elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Samuel Bettinzoli inadmissible because the grounds raised were too generic. The appellant challenged a lower court's conviction for aggravated robbery and money laundering but failed to specify which parts of the decision were flawed or provide supporting facts. The court ruled that without identifying specific points of the judgment or citing distinct legal arguments, the appeal violated procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. a), c), d) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, failing to identify specific points of the decision or provide factual and legal elements supporting the grievances.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement procedural defect Cassation appeal commisurazione della pena per rapina motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c) cod.
Art. 581, comma 1, lett. a), c), d) cod. proc. pen.
perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lettere a), c) e d) cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
in quanto il ricorrente si limita ad enunciare i criteri di cui all'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 129 cod. proc. pen
inosservanza di legge e motivazione carente in relazione alla causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTINZOLI SAMUEL nato a BRESCIA il 10/07/1985 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 169-7582/2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 25fria-rbn - 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia, in data 10 marzo 2021, nei confronti di Samuel Bettinzoli, in relazione ai reati di rapina aggravata e ricettazione, di cui agli artt. 628, primo e terzo comma, numero 1) e 648 cod. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: 2.1. inosservanza di legge e motivazione carente in relazione alla causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile a cagione della assoluta genericità dei motivi. 3.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente non ha soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lettere a), c) e d) cod. proc. pen. in quanto il ricorrente si limita ad enunciare i criteri di cui all'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., senza indicare i capi e/o punti della decisione affetti dal denunziato vizio e non indicando alcuna ragione di diritto, né alcun elemento di fatto a sostegno delle generiche richieste.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.