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Ordinanza — n. 25680/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25680/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25680/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLAE NICOLETA AURAS nato il 22/11/1979 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 168-7557/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 7 settembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 4 marzo 2021, nei confronti di Nicolae Nicoleta Auras, che aveva riconosciuto la responsabilità della ricorrente per il concorso nel delitto di estorsione continuata (artt. 81, comma 2, 110, 629, commi 1 e 2 -in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3 quater- cod. pen.). 1.1.

Regesto Legislator

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artt. 54 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25680/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 7 settembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 4 marzo 2021, nei confronti di Nicolae Nicoleta Auras, che aveva riconosciuto la responsabilità della ricorrente per il concorso nel delitto di estorsione continuata (artt. 81, comma 2, 110, 629, commi 1 e 2 -in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3 quater- cod. pen.). 1.1.

Parole chiave

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estorsione reato di coazione azione legale a scopo intimidatorio concussione minaccia nel diritto penale timore

Disposizioni normative citate

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artt. 54 cod. pen
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputatcb deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 54 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLAE NICOLETA AURAS nato il 22/11/1979 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 168-7557/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 7 settembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 4 marzo 2021, nei confronti di Nicolae Nicoleta Auras, che aveva riconosciuto la responsabilità della ricorrente per il concorso nel delitto di estorsione continuata (artt. 81, comma 2, 110, 629, commi 1 e 2 -in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3 quater- cod. pen.). 1.1.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputatcb deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 54 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione in più punti della sentenza afferenti alla dedotta scriminante. Le doglianze difensive reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

Nella sentenza impugnata - alle pagine 10 e 11 - la Corte d'appello ha dato conto delle ragioni di insussistenza degli elementi idonei a ricondurre le condotte estorsive poste in essere dall'imputata alla volontà esclusiva e costrittiva del coniuge. Si evidenzia infatti nel merito come la ricorrente è ricorsa alle minacce e all'ausilio evocato del marito solo dopo che la vittima si è opposta alle dazioni di denaro, cui aveva regolarmente adempiuto fino a quel momento. Pertanto, non poteva ritenersi integrata, neppure in forma putativa, la scriminante dello stato di necessità, che presuppone uno stato di costringimento insuperabile non ravvisabile nella fattispecie, dal momento che l'agente, ancorché in ipotesi intimorita, avrebbe potuto comunque rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare il coniuge ed allontanarsi dal domicilio domestico.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.