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Ordinanza — n. 25679/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25679/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25679/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC DRAGAN nato a FIRENZE il 30/09/1972 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 167-7556/2022 IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 15 ottobre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal tribunale del medesimo capoluogo, in data 25 marzo 2021, nei confronti di Radulovic Dragan, che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il reato di insolvenza fraudolenta cui all'art. 641 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 641 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25679/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 641 cod. pen.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie reato economico bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito uso di un documento falso frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 641 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC DRAGAN nato a FIRENZE il 30/09/1972 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 167-7556/2022 IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 15 ottobre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal tribunale del medesimo capoluogo, in data 25 marzo 2021, nei confronti di Radulovic Dragan, che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il reato di insolvenza fraudolenta cui all'art. 641 cod. pen.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta. Le doglianze difensive reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Nella sentenza impugnata - a pagina 5 - la Corte d'appello ha dato conto di come la condotta dell'imputato, il quale aveva fornito un nome falso e aveva pagato al ristoratore solo un acconto, simulando l'intenzione di cenare nuovamente lì per saldare il resto del conto, fosse stata preordinata fraudolentemente all'inadempimento mediante la dissimulazione del proprio stato di insolvenza. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.