Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25677/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for fraud, ruling on procedural violations and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25677/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Francesco Calò and Daniela Nacci inadmissible regarding their conviction for contractual fraud. The defendants argued for procedural violations and the denial of general mitigating circumstances, but the court found their complaints lacked specific factual grounds and were merely repetitions of previously rejected arguments. Consequently, the court upheld the lower court's decision, emphasizing that the trial judges correctly evaluated the evidence and the gravity of the crime without logical flaws.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 62-bis e 133 cod. pen.: Appeals based on vague criticisms of the lower court's reasoning or the denial of general mitigating circumstances are inadmissible if they lack concrete specificity and do not demonstrate a violation of logic or law.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility contractual fraud conviction general mitigating circumstances violation of reasoning procedural violations code judicial review standards costs of inadmissible appeal accuse di truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen.
Proponevano ricorso gli imputati congiuntamente, deducendo i seguenti motivi: I) violazioni ex art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 640 cod. pen.
in relazione all'art. 640 cod. pen. e all'art.
Art. 192 cod. proc. pen.
e all'art. 192 cod. proc. pen.; II) violazioni ex art.
Art. 62-bis cod. pen.
Nel caso di specie, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione né alcuna violazione di legge in relazione alla negazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Quanto al secondo motivo, va rammentato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 640 cod. pen
in relazione all'art. 640 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
e all'art. 192 cod. proc. pen.; II) violazioni ex art.
art. 133 cod. pen
Quanto al secondo motivo, va rammentato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
Nel caso di specie, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione né alcuna violazione di legge in relazione alla negazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALO FRANCESCO nato a MESAGNE il 09/10/1977 NACCI DANIELA nato a MESAGNE il 20/01/1982 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 122-6628/2022 IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 1 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal tribunale del medesimo capoluogo, in data 10 marzo 2021, nei confronti di Francesco Calò e Daniela Nacci, che aveva riconosciuto la penale responsabilità in relazione al reato di truffa contrattuale in concorso, senza riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

Proponevano ricorso gli imputati congiuntamente, deducendo i seguenti motivi: I) violazioni ex art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 640 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen.; II) violazioni ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.. I motivi di ricorso sono inammissibili. Le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, pertanto, non è incorso in alcuna delle violazioni lamentate.

Più in particolare, le censure del primo motivo sono manifestamente infondate perché afferenti ad un vizio della motivazione non risultante dalla lettura del provvedimento impugnato, che piuttosto dimostra l'esistenza di un percorso argomentativo connotato da lineare e coerente logicità e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ed invero, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Nel caso in esame, i giudici del merito hanno argomentato il proprio convincimento con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte argomenta in punto di responsabilità, anche confermando il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, come riscontrate da quelle rese dal teste Bagnardi) ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una generica interpretazione alternativa dei fatti, non deducibile nella presente sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, va rammentato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o 122-6628/2022 superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso di specie, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione né alcuna violazione di legge in relazione alla negazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale, facendo riferimento alla gravità del reato desunta dalle modalità della condotta e dal rilevante danno provocato alla vittima e sottolineando altresì l'assenza di elementi favorevoli, ha correttamente motivato, riferendosi agli elementi - considerati preponderanti - di cui all'art. 133, comma 1, numeri 1) e 2) cod. pen..

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giu