Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating rejected grounds and introducing late arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Raffaele Corbisiero inadmissible. The appellant argued for voluntary desistance and challenged the court's reasoning, but the Court found these claims merely reiterated grounds already rejected by the lower courts. Furthermore, the Court rejected a new argument regarding active recusal raised late in the proceedings, deeming it procedurally invalid. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already disallowed by the lower court without specific new arguments, or if it introduces new grounds outside the original scope after the deadline has passed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORBISIERO RAFFAELE nato a EBOLI il 29/06/1957 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; . 111-6415/2022
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 12 novembre 2021, confermava la sentenza resa dal tribunale del medesimo capoluogo, in data 22 maggio 2020, nei confronti di Raffaele CORBISIERO, che aveva condannato il ricorrente alla sanzione ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione aggravata di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 56 cod. pen., 110 cod. pen., 629 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi, replicati con memoria conclusionale del 12 maggio 2022: - inosservanza delle norme penali, ex art. 606 lett.
b) cod. proc. pen., in relazione alla non corretta applicazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen., in tema di desistenza volontaria dall'azione delittuosa; - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., in relazione alla motivazione offerta per escludere la desistenza volontaria dall'azione.
2. Il ricorso è inammissibile, giacché meramente reiterativo dei motivi di gravame disattesi dalla Corte territoriale con motivazione logica e congruente con le evidenze apprezzate nel merito. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le ragioni esposte in sentenza senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, a mente dell'art. 581, comma 1, lett. d), all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Nel caso di specie, il ricorrente solleva le stesse doglianze già portate all'attenzione della Corte di appello, ovvero l'errata applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., nonché il vizio di motivazione della sentenza circa l'argomentare della esclusione del suddetto tema di desistenza volontaria dall'azione delittuosa. Per contro, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato a pag. 4 e 5 della sentenza, evidenziando precipuamente gli elementi posti a base dell'iter decisionale; invero, il costrutto motivazionale su cui si fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si limita a dichiarare la non applicabilità della figura della desistenza volontaria, ma ne evidenzia - con precisione - gli elementi probatori che ne sono alla base, valorizzando la condotta materiale del ricorrente, 111-6415/2022 consistente nella minaccia esplicita connessa alla mancata corresponsione di una somma di denaro che l'agente non aveva titolo a chiedere, il che consente di ritenere compiuto il tentativo; oltre il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che stima inaccessibile la desistenza allorquando, nei reati a forma libera, il tentativo si sia compiuto con l'avvio del meccanismo causale che conduce, senza necessità di ulteriori azioni, alla consumazione (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Rv. 272677).
Il recesso attivo è invece stato prospettato solo con la memoria da ultimo pervenuta a mezzo p.e.c., trattasi pertanto di motivo eccentrico rispetto ai motivi originari di ricorso e, come tale inammissibile per inosservanza del termine perentorio di impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.