Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion is judicial and not subject to re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mouhamd Chafaaoui inadmissible, rejecting his claims regarding the application of Article 635 of the Penal Code and Article 2, paragraph 3. The appellant argued for a new assessment of sentence proportionality, but the court held that sentencing falls within the trial judge's discretionary power unless the penalty is significantly above the statutory range. Consequently, the court affirmed that the lower court's determination of a 'congruous' and 'equitable' penalty based on the crime's gravity and the defendant's recidivism was sufficient and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635 cod. pen.; Art. 2, comma 3 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The determination of sentence is a matter of judicial discretion not subject to re-evaluation on appeal unless the penalty is significantly higher than the statutory range, rendering general expressions of congruity sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFAAOUI MOUHAMD - C.U.I. 03CI1H0 nato a OZIERI il 16/09/1993 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 101-6248-2022
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 20 settembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 11 dicembre 2018, nei confronti di Mouhamd Chafaaoui, in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen., commesso su edificio pubblico, con recidiva reiterata. 1.1. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione della legge in relazione all'art. 635 cod. pen. ed inosservanza di legge con riguardo all'art. 2, comma 3, cod. pen..
2. I motivi sono inammissibili. 2.1. Le lagnanze, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono inammissibili perché mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o illogica ragione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ed infatti, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 ed anche n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 2.2.
Nel caso in esame, all'esito del giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze generiche, il primo giudice misurava la pena base (mesi sei di reclusione) in misura prossima, ma non superiore al medio edittale in allora vigente e su tale pena base applicava la diminuente del rito. La Corte di appello, confermando la sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto che la sanzione penale applicata fosse equa ed adeguata, correttamente riferendosi ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla gravità del delitto commesso ed alla notevole capacità a delinquere del reo desunta dai molteplici precedenti penali a suo carico.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.