Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessandro Petrera inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The defendant argued that the lower court incorrectly qualified his actions as attempted robbery rather than attempted theft, but his complaints were rejected for being generic and lacking the required specificity. The court ruled that the appeal failed to cite specific elements from the lower court's reasoning, violating the specificity requirement of Article 581 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity regarding the grounds of complaint, failing to indicate the precise elements of the lower court's decision that are being criticized.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRERA ALESSANDRO nato a MILANO il 27/10/1966 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 58-5456-2022
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 20 maggio 2021, nei confronti di Petrera Alessandro in relazione al reato di tentata rapina impropria, cui agli artt. 56, 628, commi 1 e 2, cod. pen. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza o erronea applicazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria, in luogo del furto tentato.
2. Le doglianze difensive sono inammissibili per genericità e aspecificità in quanto prive del necessario tasso di correlazione con gli argomenti che la Corte territoriale ha posto alla base della motivazione reiettiva del gravame difensivo. E difatti, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità dal comma 1 dell'art. 581 cod, proc. pen., della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2.1. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte di merito ha sul punto dedotto infatti apprezzato la manifestazione di violenza alla persona che ha seguito l'impossessamento della res da parte dell'imputato, così correttamente riconoscendo il paradigma del delitto di rapina impropria.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.