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Ordinanza — n. 25665/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against settlement sentencing for lack of admissible grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25665/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared three criminal appeals inadmissible, ruling that arguments regarding sentencing and specific procedural grounds were not permissible in this context. The appellants challenged a second-instance agreement that reduced penalties for association and public safety crimes, citing insufficient reasoning and procedural errors. The court held that such grievances fall outside the scope of reviewable issues in a settlement agreement, as they concern the merits or waived defenses rather than the formation of the agreement itself.

Regesto Legislator

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Art. 599bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals against a second-instance settlement agreement, only grounds regarding the parties' intent, prosecutor's consent, and the content of the ruling are admissible; complaints about waived defenses, sentencing errors, or lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

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criminal settlement agreement appeal admissibility procedural waiver sentencing review second instance appeal concorso di motivi di sospensione motivazione inadeguata delle censure costituzionali mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 599bis c.p.p.
La Corte di appello di Napoli, in data 16 giugno 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599bis cod.
Art. 610 c.p.p.
pen.) devono essere trattate ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., come modificato dalla legge n.
Art. 129 c.p.p.
pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599bis cod. proc. pen
103 del 2017, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 648bis cod. pen
416 e 629 c.p., nonché art. 648bis cod. pen.
art. 416 cod. pen
Confermava, invece, la decisione di primo grado nei confronti di Franzese Domenico in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
artt. 599bis cod. proc. pen
- Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599bis cod. proc. pen., 62bis, 132, 133, 133bis cod.
art. 125 cod. proc. pen
Il Franzese, - Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa 43-5148-2022 dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv.
Sez. U, n. 930 del 13/12/1995
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANZESE DOMENICO nato a CASERTA il 25/07/1983 SERRA FABIO nato a CASERTA il 15/10/1989 SEDOVIC ADRIAN nato a CASERTA il 03/03/1985 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 43-5148-2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, in data 16 giugno 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599bis cod. proc. pen., confermava la sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Napoli Nord, in data 22 giugno 2020, riducendo la pena inflitta a Sedovic Adriano e Serra Fabio, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 629 c.p., nonché art. 648bis cod. pen. per il solo Serra. Confermava, invece, la decisione di primo grado nei confronti di Franzese Domenico in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen.

2. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi: il Sedovic, - Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599b1s e 129 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599bis cod. proc. pen., 62bis, 132, 133, 133bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle già concesse attenuanti generiche e della irrogazione della pena superiore ai minimi edittali. Il Serra, - Insufficiente motivazione circa la quantificazione delle circostanze attenuanti generiche, non calcolate nel massimo della loro portata diminuente. Il Franzese, - Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. - Violazione dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e carenza di motivazione, in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie.

3. Tutti i ricorsi sono inammissibili. 3.1. Nello specifico, le impugnazioni proposte nell'interesse di Serra e Sedovic (replicate con memorie conclusionali del 17 e 30 maggio che invocano la mancata motivazione sulle cause di immediata declaratoria di inammissibilità ex art. 129 cod. proc. pen.) devono essere trattate ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa 43-5148-2022 dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame, attenendo i motivi alla responsabilità degli imputati e ai profili motivazionali dell'impugnata sentenza. 3.2. Del pari inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di Franzese Domenico (motivi replicati con memoria del 13 aprile 2022, che ripercorre -ripetendone il contenuto- i motivi principali di ricorso), in quanto entrambi i motivi risultano interamente basati su censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, ossia al merito della vicenda; i vizi dedotti, dunque, non sono evidentemente sindacabili in questa sede.

Sul punto, infatti, si rammenta come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito. La corte territoriale ha difatti ampiamente dato conto delle ragioni per cui l'imputato dovesse ritenersi responsabile del reato associativo contestato, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità. A fronte di tali considerazioni, il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consigli