Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded grounds lacking correlation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and absolute generality of grounds under Article 606, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to provide a specific critique of the appellate court's detailed reasoning regarding the robbery conviction and the concurrence of offenses. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Cassation appeals are inadmissible when grounds are intrinsically indeterminate or lack necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision, as they must not merely repeat arguments already rejected by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARABI MOHAMMED nato il 19/05/1989 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 37-4706/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado. 1.1.
Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità, correttamente qualificando altresì il fatto di rapina contestato in concorso (punto sul quale insistono i motivi di ricorso), tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.2. La Corte territoriale (nella incontestata ricorrenza in fatto della consumata sottrazione dei beni posseduti dalla persona offesa) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti operata dal ricorrente, che si scontra con la obiettiva epifania della condotta riferita dalle persone offese, il cui narrato è stato ritenuto attendibile e genuino. 1.3.
L'offeso subì, ribadisce la Corte di merito, la prolungata violenza alla persona funzionale alla sopraffazione, cui seguì la sottrazione degli oggetti indicati in imputazione. Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina, giacché la violenza fu diretta verso la persona ed usata proprio per conseguire il possesso delle cose sottratte, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558).
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.