Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding conviction and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the arguments presented. The appellant challenged the lower court's conviction for receiving stolen goods and the denial of a specific mitigating circumstance, but failed to provide new or distinct reasons beyond those already rejected. The court ruled that the appeal merely repeated previous infondate criticisms without addressing the factual basis or logical consistency of the appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530, comma 2 c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. d c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by merely repeating arguments already rejected by the court of appeal without providing new or distinct reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAINAGHI CLAUDIO nato a ROMA il 18/11/1977 avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 26-1523/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 ottobre 2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Roma, in data 9 maggio 2013, nei confronti di Suriano Samuel e Zainaghi Claudio, confermava la condanna in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. (per entrambi) e 368 cod. pen. (per il solo Zainaghi).
2. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato Zainaghi (mentre il ricorso proposto da Suriano era separatamente definito) deducendo i seguenti motivi: 2.1. errata e carente motivazione in relazione all'art. 530, comma 2 cod. proc. pen.; 2.2. errata e carente motivazione in relazione all'art. 648, secondo comma cod. pen., per non avere il secondo giudice riconosciuto l'ipotesi attenuata di ricettazione (oggi quarto comma dell'art. 648 cod. pen.).
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorso è fondato su censure che ripropongono le medesime ragioni già proposte e ritenute infondate dal giudice del gravame: esso, pertanto, presenta evidente deficit di specificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, a mente dell'art. 581, comma 1, lett. d, del codice di rito alla inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo Rv. 253849;
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710). Nella presente fattispecie processuale il giudice di appello, con gli argomenti evidenziati in motivazione, ha già esposto come entrambi gli imputati potessero considerarsi responsabili del reato di ricettazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli operanti intervenuti in loco e di quelle rese dalla persona offesa, nonché della natura degli oggetti rinvenuti nella loro comune disponibilità, oltre che dalle loro contrastanti affermazioni.
Le modalità di svolgimento dei fatti, come ricostruite dai giudici di merito, e l'assenza di alcuna plausibile giustificazione fornita dagli imputati circa il possesso dei beni provento di delitto, indubbiamente rappresentano un solido ancoraggio per l'affermazione della penale responsabilità ex art. 648 cod. pen. Sicché, alcuna contraddittorietà o illogicità, men che meno manifesta, palesa la decisione impugnata. 3.2. Lo stesso può dirsi con riferimento al motivo di ricorso riguardante il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 648, secondo comma (oggi quarto) cod. pen.: la natura ed il valore intrinseco dei beni di provenienza delittuosa ricevuti costituisce infatti valido argomento per ritenere, del tutto logicamente, che non si tratti di azione connotata dalla particolare tenuità. 3.3.
L'argomentare della Corte territoriale risulta dunque privo dei vizi dedotti con i ricorsi, che vanno conseguentemente dichiarati inammissibili. 26-1523/2022 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella ca