Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25505/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prior settlement agreement on continued facts and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the lower court's decision resulted from a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the reduction of his sentence and the lack of acquittal, arguing the penalty was excessive and unmotivated. The court ruled that since the parties had previously agreed to the continuation of facts and the sentencing terms, the appeal was manifestly unfounded and procedurally barred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When parties reach a settlement agreement regarding the continuation of facts and sentencing under Article 599-bis, a subsequent appeal challenging the resulting judgment is inadmissible as manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement continued facts inadmissible appeal Article 599-bis manifestly unfounded in dubio pro duriore facoltà di astenersi dal testimoniare responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La sentenza impugnata, infatti, P ,;tata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
103 del 23 giugno 2017.) Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata, infatti, P ,;tata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 23 giugno 2017.) Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURO ASTRIT nato il 19/07/1981 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA[ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Duro Astrit ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 14 dicembre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., n parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo il 23 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed in relazione alla determinazione della pena, eccessivamente severa e non motivata. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, P ,;tata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con nnuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sul riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli già giudicati con sentenza n. 1303/20 emessa dal G.u,p. del Tribunale di Brescia in data 14 dicembre 2020, con rinuncia ai motiv di appello concernenti il trattamento sanzionatorio e la revoca dei benefic; di conseguenza, la pena è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.) Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos