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Ordinanza — n. 25504/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25504/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25504/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORE INES nato a LECCE il 06/03/1986 avverso la sentenza del 09/11/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; li udita la re azione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Signore Ines ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecce il 9 novembre 2021 ha applicato alla stessa la pena concordata con il P.M ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. per.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25504/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Lecce il 9 novembre 2021 ha applicato alla stessa la pena concordata con il P.M ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. per.

Parole chiave

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momento del reato crimine di aggressione testimonianza della vittima minaccia nel diritto penale vie di fatto tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce il 9 novembre 2021 ha applicato alla stessa la pena concordata con il P.M ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORE INES nato a LECCE il 06/03/1986 avverso la sentenza del 09/11/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; li udita la re azione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Signore Ines ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecce il 9 novembre 2021 ha applicato alla stessa la pena concordata con il P.M ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. per.

Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. per.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (pagina 2), peraltro non adeguatamente aggredita dalla assai vaga impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc, quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così