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Ordinanza — n. 25502/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug sentencing due to lack of merit in procedural conduct and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25502/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances, claiming logical contradictions in its reasoning. The court rejected this, stating that the denial was justified by the defendant's lack of procedural merit and specific prior criminal record, which are decisive factors under current law.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is not arbitrary if based on decisive factors like poor procedural conduct and prior records, and appeals citing logical flaws in such reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug possession sentencing prior criminal record procedural merit inadmissible appeal appellate review Italian criminal procedure dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172
sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABZIOUI RACHID nato il 25/04/1992 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. LABZIOUI Rachid ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha ride- terminato nei suoi confronti la pena per la detenzione di alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per un episodio di cessione di una 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche assumendo la illogicità e con- traddittorietà della motivazione del giudice di appello il quale non aveva valoriz- zato gli argomenti posti a fondamento dei motivi di appello. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto le censure non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, evidenziando quale motivo ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche l'assenza di profili di meritevolezza nella condotta processuale e la ricorrenza di un precedente penale specifico. 3.1 Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fat- tispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'impu- tato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normal:iva dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli ele- menti posti a fondamento del beneficio.

La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma in data 8 G