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Ordinanza — n. 25501/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25501/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25501/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANTE MARCO nato a MESSINA il 25/10/1993 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.AMANTE Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di altro stupefacente, non meglio accertato che il correo, all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine presso l'abitazione dell'AMANTE, aveva eliminato gettandolo nel water e tirando lo sciacquone.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25501/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti indizio traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze circostanza attenuante favoreggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANTE MARCO nato a MESSINA il 25/10/1993 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.AMANTE Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di altro stupefacente, non meglio accertato che il correo, all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine presso l'abitazione dell'AMANTE, aveva eliminato gettandolo nel water e tirando lo sciacquone.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all'accertamento della responsabilità a suo carico.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione che hanno, in termini coerenti e non contraddittori rappresentato gli in- dici di collegamento tra l'AMANTE e il luogo dove è stato rinvenuto lo stupefacente in ragione della sequenza di accorgimenti predisposti per limitare l'accesso agli estranei (telecamere, inferriata, portone blindata, parole in codice e bussio sinco- pato).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 Giugno 2022 Il Co