Cassation court dismisses appeals for drug trafficking as manifestly unfounded and repetitive of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeals by Giuseppe Galdi and Salvatore Rocco inadmissible, ruling them manifestly unfounded. The appellants argued for acquittal or lighter sentences based on lack of proof regarding drug trafficking intent and requested mitigating circumstances, but the Court found these arguments merely repetitive of issues already resolved in the first-instance judgment. Consequently, the appeals were rejected without substantive review, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals that are manifestly unfounded and merely repetitive of issues already adequately addressed in the contested judgment are inadmissible, and the absence of fault in the lower court's decision does not preclude the imposition of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALDI GIUSEPPE nato a SALERNO il 19/08/2000 ROCCO SALVATORE nato a SOLOFRA il 06/08/1999 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Giuseppe Galdi e Salvatore Rocco ricorrono, tramite distinti atti di impugnazione a cura dei Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Salerno il 14 gennaio 2022 ha integralmente co,yermato la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Salerno, all'esito detn giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandoli alla pena di giustizia.
Salvatore Rocco si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione per avere il Giudice di merito ritenuto a detenzione finalizzata alla cessione anziché al consumo personale in mancanza di adeguati elementi di prova ed in particolare senza una perizia chimico-tossicologica. Giuseppe Galdi si affida a quattro motivi„ con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione:
1) all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non emergendo la destinazione allo spaccio;
2) al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e più in generale alla ritenuta eccessività della pena;
3) all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena;
4) al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti. I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto meramente ripetitivi di questioni già dedotte con impugnazione di merito e già adeguatamente affrontate e risolte nella sentenza impugnata (alle pagine 2 - 7 quanto all'an della responsabilità ove si desume la finalità di spaccio non solo dal a quantità di droga ma anche dalle modalità di occultamento, dalla diversa qualità delle sostanze, dalle condizioni economiche e di vita degli stessi; alle pagine 7 - 9 quanto al diniego delle generiche, avendo entrambi gli imputati più volte violato le misure cautelari; alle pagine 10 e 11 in riferimento agli elementi di fatto che non consentono di ritenere che gli imputati in futuro si asterranno dal delinquere; ed alle pagine 8 e 9 ove si spiega perché non possa riconoscersi l'attenuante invocata).
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. C