Italian court dismisses appeal against drug conviction for lack of specific reasoning on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Nicola Andriola inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Andriola challenged the appellate court's confirmation of his conviction for heroin possession and sale, arguing the sentencing measure lacked sufficient motivation. The court rejected this claim, ruling that when a base penalty is set according to standard minimum criteria, specific detailed reasoning for the final sentence is not legally required.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 6:16 c.p.p.: In cases where the base penalty is fixed according to standard minimum criteria, the court is not required to provide specific and detailed reasoning for the final sentencing measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRIOLA NICOLA nato a TORINO il 02/01/1976 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.ANDRIOLA Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confer- mava la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina con finalità di spaccio e di uno specifico episodio di cessione per il corrispettivo di euro 15 e, ritenuta la ipotesi del fatto lieve, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione.
2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla misura del trat- tamento sanzionatorio.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul Punto che, in rela- zione alla misura del trattamento sanzionatorio esclude la necessità di una pun- tuale e specifica motivazione nelle ipotesi, come la presente, n cui la pena base sia fissata su criteri medio minimi edittali.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6:16 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consigliere estensore I s