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Ordinanza — n. 25492/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for lack of admissible grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25492/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the agreed sentence length, a ground not permitted in cassation proceedings for plea bargains. The defendant argued the sentence was disproportionate, but the court noted that once a plea agreement is judicially ratified, it cannot be unilaterally modified except for legal illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds; challenges to the agreed sentence length are inadmissible as the agreement cannot be unilaterally modified.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing cassation admissibility procedural law Italy sentence proportionality judicial ratification censura dell'apprezzamento delle prove attendibilità dei testimoni prova facilitata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
del Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Lahmami Mohammed ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Lahmami Mohammed ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro milleduecento di multa in relazione al reato di cui agli artt.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHMAMI MOHAMMED CUI 03A3KS2 nato il 17/01/1989 avverso la sentenza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVAi dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Lahmami Mohammed ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro milleduecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990, in continuazione con la pena applicata dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza n. 2104/2020 emessa in data 8.10.20 e passata in giudicato il 7.7.2021.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo il vizio della carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Pertanto, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in