Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal; appellant ordered to pay costs and fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had voluntarily withdrawn the prosecution on May 18, 2022. Although the appellant argued the blood alcohol test was unreliable due to the two-hour delay after consumption, the procedural defect of withdrawal took precedence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of prosecution renders a cassation appeal inadmissible, regardless of substantive arguments regarding evidence reliability, and triggers liability for costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: - OTTOGALLI FRANCESCO nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 07/01/1979 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Francesco Ottogalli, tramite Difensore di fiducia, ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 22 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Udine il 16 settembre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2 bis e sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali contesta la valenza probatoria dell'accertamento del tasso alcolemico, avvenuto a distanza di oltre due ore dall'assunzione della sostanza alcolica. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo pervenuta in Cancelleria il 18 maggio 2022 rituale rinunzia all'impugnazione. Discende dunque la pronunzia in dispositivo: essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa nel caso di specie, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8