Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25483/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25483/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court mischaracterized the crime as lacking organizational structure or significant supply sources, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected claims. The decision relied on the absence of a substantive legal critique and the sufficient reasoning provided by the appellate court regarding the drug quantity and evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a specific, argumentative critique of the lower court's decision, reducing to mere repetition of grounds already disallowed.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of specific legal criticism repetition of rejected grounds drug trafficking conviction procedural dismissal causa civile in dubio pro duriore revisione in materia civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZGANA DURIM nato il 29/03/1987 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1V Motivi della decisione Durinn Zgjana ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 5 luglio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna il 12 gennaio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto il giudice sarebbe incorso in un travisamento del fatto connotato da elementi indicativi di un'attività di cessione al minuto o da strada, priva di un assetto organizzativo e della disponibilità di accesso a fonti di approvvigionamento significative. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato a pagina 2 gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, fornendo motivazione sufficiente, logica e congrua, incentrata sul quantitativo significativo di sostanza stupefacente (pari a 84,54 gr di cocaina) e sul principio attivo dalla stessa ricavabile (pari a 276 dosi medie-singole); sulla circostanza che l'imputato effettuava ciclici spostamenti, anche nell'arco di più giornate, tra la sua abitazione e il giardino antistante con l'intento di soddisfare la richiesta di stupefacente; sull'occultamento nella cassetta della posta e in altra cantina della sostanza assieme al materiale di confezionamento e pesatura della stessa.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co