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Ordinanza — n. 25480/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds as it merely repeats an already rejected argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25480/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to provide new specific arguments against the lower court's decision. The appellant's sole ground was a repetition of a complaint previously raised and dismissed during the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required critical analysis and dismissed it without examining the merits of the criminal conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already presented and rejected in lower courts without offering new specific grounds for violation of law or error in reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds repetition of arguments criminal procedure Court of Cassazione delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 595 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRELLI MARCO nato a PESARO il 29/07/1989 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; E. I Motivi della decisione Marco Girelli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 12 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Modena il 22 settembre 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, la cui condotta integrerebbe una semplice ipotesi di connivenza non punibile. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagina 2), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulle modalità reiterate della condotta dell'imputato che, con la propria autovettura, accompagnava in svariate occasioni la fidanzata agli incontri con i fornitori e gli acquirenti della sostanza stupefacente; sulle circostanze di tempo e di luogo in cui avvenivano i contatti con gli acquirenti, spesso in orario notturno; sulla presenza della sostanza all'interno dell'abitazione comune assieme ad un bilancino di precisione.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così