Cassation appeal dismissed for vagueness and lack of critical analysis regarding mitigating circumstances in drug trafficking case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its manifestly unfounded nature, vagueness, and failure to critically analyze the lower court's reasoning. The appellant argued for a common mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code, but the court found the appeal lacked necessary critical analysis and precise legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, vague, and lacks critical analysis of the contested decision's reasoning, as it fails to establish a genuine legal confrontation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTA OMAR nato il 09/10/1998 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Omar ]atta ricorre, tramite Difensure di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appelle ch Genova il 7 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale Tribunale di Savona il 17 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. Il ricorso è manifestamente infondato poiché vago, privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata nonché della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. Il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente, non illogica ne incongrua motivazione, incentrata sulle modalità del fatto: pluralità di cessioni di cocaina, ceduta per un importo di euro 50 a dose; contestuale detenzione di circa 6 gr di marijuana, destinata allo spaccio; presenza dell'imputato, insieme ad altri soggetti coimputati e giudicati separatamente, in una piazza del centro in attesa degli acquirenti e con i quali si dirigeva verso la vegetazione ove avveniva lo scambio.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso