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Ordinanza — n. 25476/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding sentencing reduction and probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25476/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific argumentation against the lower court's sentencing decisions. The appellant argued that the appellate court failed to consider generic mitigating circumstances and probation, claiming the reasoning was not personalized to his case. The court rejected this, noting the appeal merely reiterated previously dismissed grounds without providing new, reasoned criticism of the factual findings or legal application.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; The appeal is inadmissible if it fails to provide specific, reasoned arguments distinct from those already rejected in the appellate judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation sentencing reduction probation denial cassation procedure inchiesta penale testimonianza della vittima censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62 n.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDRADA KENNETH nato il 28/10/1970 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Kenneth Contrada ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 10 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Parma il 13 aprile 2021 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62 n. 4 cod. pen.), nonché in ragione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e del benefico della non menzione della condanna. Con memoria pervenuta il 5 maggio 2022 ribadisce i motivi già esposti e sottolinea in modo particolare la non autonomia della motivazione relativa a Contrada Kenneth, poiché la giustificazione della sentenza tratterebbe - si assume ingiustamente ed illegittimamente - allo stesso modo i due, senza "personalizzare" le posizioni.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagine 3 e 4), con motivazione adeguata, non illogica e non incongrua, incentrata sulla particolare pericolosità per la salute della sostanza stupefacente, trattandosi di droga sintetica del tipo metanfetamina "shaboo"; sulla protrazione della condotta per un considerevole lasso di tempo, pari a tre anni; nonchè sul carattere organizzato dell'attività criminosa, che peraltro ha consentito all'imputato di conseguire un lucro in sé non oggettivamente minimale, pari ad euro 20 per ogni cessione (circa 70).

Né la tecnica argomentativa impiegata è censurabile in sede di legittimità. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.