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Ordinanza — n. 25475/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction, rejecting minor offense mitigation due to high drug purity and quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to apply the minor offense mitigation was legally sound. The appellant argued for leniency under Article 73 of the Drug Trafficking Law, but the appellate court found the defendant's possession of high-purity heroin and transport on a public bus indicated deep involvement in organized trafficking rather than minor activity. Consequently, the court affirmed that the statutory parameters for the minor offense were not met, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, co. 5 DPR 309/1990; In cases of drug trafficking, the minor offense mitigation applies only when the conduct demonstrates minimal criminal offensiveness, assessed holistically through quantity, quality, and circumstances, where a single negative parameter can preclude its application.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense mitigation heroin possession organized crime Cassazione appeal criminal liability statutory interpretation diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, co. 5 DPR 309/1990
Samir Said ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del mo- tivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co.
Art. 2 D.L. n. 146/2013
309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L.
Legge n. 10/2014
Legge 16.5.2014 n. 79
10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.
Cost. sent. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 51063/2018 (Murolo)
Sez. U. n. 35737/2010 (Rico)
Sez. Un. n. 17/2000 (Primavera)
Sez. 3 n. 23945/2015 (Xhihani)
Sez. 3 n. 32695/2015 (Genco)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIR SAID nato il 28/04/1987 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 6524/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Samir Said ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del mo- tivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 ritenendo che nessuno dei parametri previsti a presupposto dell'ipotesi lieve invocata dalla difesa potesse ritenersi in- tegrato.

In primo luogo, per la Corte territoriale le modalità e circostanze della condotta denotano l'inserimento dell'imputato in modo stabile in un contesto di narcotraffico a livelli significativi, essendo stato trovato in possesso di un quanti- tativo rilevante di droga pesante con principio attivo elevato (68,47%), certa- mente non destinato allo spaccio al minuto, quanto piuttosto ad essere consegnato ad altri intermediari per il successivo taglio e frazionamento. La circostanza che il Samir, soggetto pregiudicato specifico, irregolare sul territorio e privo di lecite fonti di reddito, disponesse di tale quantitativo trasportandolo su un autobus di linea, lungi dal dimostrarne l'assenza di accortezza, è stata poi logicamente rite- nuta evocativa di quella spregiudicatezza tipica dei soggetti abitualmente dediti a simili attività illecite, che accettano il rischio di trasportare la sostanza per il tempo minimo necessario alla consegna, evitando di portare al seguito denaro, mezzi di confezionamento o frazionamento o altre tracce indiziarie del loro coinvolgimento in un più vasto contesto organizzato.

3. La sentenza de qucy, pertanto, appare pienamente conforme al dictum dì questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella N. 6524/2022 R.G. ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.