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Ordinanza — n. 25474/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25474/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25474/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHINI MASSIMO nato a BOLOGNA il 30/11/1972 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; t N. 6510/2022 RG. Motivi della decisione 1. Massimo Bianchini ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata valutazione dell'applicabilità d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impu- gnata.

Regesto Legislator

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art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 25474/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente principio del ne bis in idem altri capi d'accusa gravi addebiti penali responsabilità per i danni ambientali proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod. pen
Massimo Bianchini ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata valutazione dell'applicabilità d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHINI MASSIMO nato a BOLOGNA il 30/11/1972 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; t N. 6510/2022 RG. Motivi della decisione 1. Massimo Bianchini ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata valutazione dell'applicabilità d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impu- gnata.

2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, è lo stesso ricorrente a ricordare come non vi sia stata alcuna ri- chiesta difensiva, nelle fasi di merito, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e costituisce ormai ius receptum il principio che, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; conf.

Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 266678 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado; Sez. 7, Ordinanza n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 268281; Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877;

Sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 2, n. 21465 del 20/3/2019, Semmah Ayoub Rv. 275782).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'8