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Ordinanza — n. 25462/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of relevance regarding special mitigation in road traffic homicide case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25462/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested judgment did not recognize the special mitigating circumstance under Article 589-bis, Paragraph 7 of the Penal Code. The appellant argued that the lower court incorrectly calculated the mitigation, but the Court found the legal issue irrelevant since the mitigating circumstance was never acknowledged. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the alleged error in applying the reduction rule.

Regesto Legislator

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Art. 168 bis cod. proc. pen.; Art. 589 bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the contested decision does not recognize the specific mitigating circumstance alleged, rendering the question of its application legally irrelevant.

Parole chiave

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inadmissible appeal special mitigation road traffic homicide Article 589 bis lack of relevance facoltà di astenersi dal testimoniare deposizione inattendibile mancata contestazione dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 168 bis cod. proc. pen.
del Tribunale di Spoleto 1'11 gennaio 2022 ha rigettato la richiesta di ammissione alla messa alla prova (art. 168 bis cod. proc. pen.) dell'imputato e conseguentemente della sentenza di applicazione di pena ex art.
Art. 589 bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto le sentenze richiamate nella memoria sono rese in fattispecie non coincidenti ed inoltre la decisione impugnata non riconosce l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589 bis cod. pen., sicché la questione è priva di qualsiasi rilevanza.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
art. 168 bis cod. proc. pen
del Tribunale di Spoleto 1'11 gennaio 2022 ha rigettato la richiesta di ammissione alla messa alla prova (art. 168 bis cod. proc. pen.) dell'imputato e conseguentemente della sentenza di applicazione di pena ex art.
art. 444 cod. proc. pen
pen.) dell'imputato e conseguentemente della sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 589 bis cod. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge per avere il Giudice negato l'ammissione all'istituto sulla base di un ragionamento erroneo ed illegittimo, avendo ritenuto che l'attenuante ad effetto speciale di cui al comma 7 dell'art. 589 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDESCHI STEFANO nato a RIETI il 02/02/1980 avverso la sentenza del 11/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Stefano Cordeschi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Spoleto 1'11 gennaio 2022 ha rigettato la richiesta di ammissione alla messa alla prova (art. 168 bis cod. proc. pen.) dell'imputato e conseguentemente della sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. dell'Il gennaio 2022.

Stefano Cordeschi è imputato di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge per avere il Giudice negato l'ammissione all'istituto sulla base di un ragionamento erroneo ed illegittimo, avendo ritenuto che l'attenuante ad effetto speciale di cui al comma 7 dell'art. 589 bis cod. pen. comporterebbe la diminuzione di un solo giorno, anziché della metà, come dovrebbe ritenersi in un'ottica di favore e secondo un'interpretazione estensiva, idonea ad incentivare il ricorso allo strumento deflattivo.

Donde l'illegittimità dell'ordinanza e conseguentemente della sentenza. Con memoria del 13 maggio 2022 ribadisce la censura già svolta e contesta i profili di possibile inammissibilità rilevati in sede di esame preliminare del ricorso e di assegnazione alla Sez. 7 della S.C. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto le sentenze richiamate nella memoria sono rese in fattispecie non coincidenti ed inoltre la decisione impugnata non riconosce l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589 bis cod. pen., sicché la questione è priva di qualsiasi rilevanza.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis