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Ordinanza — n. 25457/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded and vague grounds lacking critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25457/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Rosario Onorato against the Court of Appeal's reduction of his sentence was declared inadmissible. The appellant argued for a lesser crime classification and questioned the factual basis of his conviction, but failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning regarding the seized substance and dosage. The court rejected the appeal as manifestly unfounded due to its vagueness and lack of specific legal grounds, resulting in a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, vague, and lacks a critical analysis of the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds lack of critical analysis vague legal arguments procedural dismissal presunzione d'innocenza corresponsabilità della vittima responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
del Tribunale di Napoli il 22 novembre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
del Tribunale di Napoli il 22 novembre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONORATO ROSARIO nato a NAPOLI il 19/06/1996 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Rosario Onorato ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli il 22 novembre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida a due motivl di ricorso, con i quali deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 lel 1990, e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità delLmoutato. Il ricorso è manifestamente infondato poiché estremamente vago, privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata nonché della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso.

Il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente, non illogica né incongrua motivazione incentrata sul carattere eterogeneo della sostanza sequestrata, sul principio attivo individuato nella stessa nonché sul numero di dosi da essa medie ricavabili, oltre che sulle modalità della condotta (pagina 3). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent n 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e endanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di puro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso