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Ordinanza — n. 25455/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against appellate court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25455/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Antonino Merenda was declared inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific reasoning. The court found the appellant's claims regarding the special exemption for minor offenses were unsupported by the facts, particularly the defendant's artificial conduct in failing to activate the breathalyzer device. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision, reducing to a mere repetition of previously rejected grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds special exemption minor offenses breathalyzer device malfunction attenuazione della pena responsabilità penale dei minori decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 131 bis cod. pen.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERENDA ANTONINO nato a PATTI il 22/12/1977 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Antonino Merenda ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 19 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Patti il 7 febbraio 2020 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato la pena, sostituendola con il lavoro di pubblica utilità.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), i cui presupposti nel caso di specie si rinverrebbero nell'età dell'imputato, nella sua incensuratezza e nella determinazione di una pena contenuta nei minimi edittali. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagine 2 e 3), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulla condotta artificiosa dell'imputato funzionale ad impedire la verifica del tasso alcolemico: costui infatti, nonostante otto tentativi in sequenza e con l'uso di strumenti diversi, non riusciva ad attivare l'apparecchio in quanto soffiava all'esterno del boccaglio. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec