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Ordinanza — n. 25454/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to exhaust appellate grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal against the Second Instance Court's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for a recalculation of the penalty and the application of recidivism, but the Court found these grounds manifestly unfounded and lacking specificity. The Court ruled that the lower court's reasoning was logical and legally correct, and that the appellant failed to properly address the appellate judgment or raise issues previously decided.

Regesto Legislator

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Art. 364-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments regarding sentencing discretion or issues not raised at the appellate level render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity recidivism application sentencing discretion exhaustion of grounds procedural admissibility Italian criminal law legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo,

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017
Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv.
Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi
Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier
279958; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica
Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv.
Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, Etzi e altro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCI LUCA nato a ROMA il 15/07/1986 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 5950/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Luca Bucci ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo motivazione carente in riferimento al calcolo della pena inflitta e alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della recidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi, oltre che riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto, rispondendo allo specifico motivi di appello di confermare il giudizio di equivalenza formulato dal giudice di primo grado in quanto, a fronte della collaborazione dell'imputato con gli inquirenti, peraltro esauritasi nell'anticipare il rinvenimento della droga custo- dita nella propria abitazione al quale gli operanti sarebbero comunque giunti a seguito di perquisizione domiciliare, rilevano sia i numerosi precedenti penali e giudizi pendenti a carico dell'imputato sia l'entità e la qualità della droga seque- strata, utile al confezionamento di ben 3.320 dosi, circostanze che per la Corte partenopea impediscono in ogni caso di ridurre la pena inflitta (peraltro quantifi- cata con riferimento al minimo edittale).

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condi- visibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). N. 5950/2022 R.G.

3. Quanto alla questione riguardante la recidiva, peraltro posta in termini assai generici (cfr. pagg. 2-3 del ricorso, ove si legge che: "...nel caso di specie la Corte ha del tutto omesso di procedere ad una puntuale verifica degli elementi dai quali poter desumere la riprovevolezza e la pericolosità sociale della prevenuta tali da giustificare l'applicazione della recidiva"), la stessa è inammissibile. Ed invero, come si evince dall'atto di appello del 19/9/2021 a firma del me- desimo Avv. Fabio Menichetti odierno ricorrente, la stessa non ha costituito motivo di appello e la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; conf. Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Puro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'8