Cassation appeal dismissed for vagueness; no specific legal grounds or critical analysis provided by appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to extreme vagueness and lack of critical legal analysis. The appellant argued that the appellate court failed to explain its reasoning for rejecting the request for a suspended sentence under Article 73, paragraph 4, of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal did not specify the legal grounds or provide a reasoned critique of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded due to vagueness, lacking specific legal grounds or critical analysis of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIRILLI RAFFAELE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 15/10/1958 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Raffaele Piccirilli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 18 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 12 giugno 2019, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione, non avendo il Giudice di appello dato conto delle ragioni che lo avrebbero indotto al rigetto del gravame proposto. Il ricorso è manifestamente infondato poiché estremamente vago, privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata nonché della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 g