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Ordinanza — n. 25448/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal arguments and failure to critique lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Lopez Rafael inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant argued against the continuation sentence increase, but the court found his arguments lacked specificity and failed to critically analyze the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict requirements for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal in a legality proceeding is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack specific legal critique of the lower court's reasoning, and fail to enumerate the legal reasons justifying the appeal.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal manifestly unfounded continuation sentence drug trafficking specific legal critique procedural requirements azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti motivatamente conto di ritenere pienamente congruo l'aumento disposto in continuazione dal giudice di prime cure, pari a mesi 8 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, se si prende in considerazione la forbice sanzionatoria prevista dall'art. 73 co.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ RAFAEL nato il 12/01/1960 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 5753/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Lopez Rafael ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'en- tità dell'operato aumento per la continuazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla moti- vazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti motivatamente conto di ritenere pienamente congruo l'aumento disposto in continuazione dal giudice di prime cure, pari a mesi 8 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, se si prende in considerazione la forbice sanzionatoria prevista dall'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, il cui minimo edittale è pari ad anni 6 di reclusione.

La congruità dell'aumento in continuazione di cui si tratta, secondo la logica e congrua motivazione del giudice del gravame del merito, appare evidente con- siderando la particolare gravità della condotta oggetto della condanna, desumibile innanzitutto con riguardo al contesto delinquenziale di importazione di cocaina dall'estero mediante corrieri ovulatori nonché al dato quantitativo complessivo della sostanza, poiché, pur essendo impossibile pervenire ad una determinazione certa del peso della stessa, può ritenersi fondata la quantificazione indicata nel capo d'imputazione, pari ad alcuni ettogrammi di cocaina.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 5753/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma V8 giugno 2022 Il Cigliere est