Cassation court dismisses appeal regarding drug possession where liability argument was not raised in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Vincenzo Savarese's appeal inadmissible because his argument regarding criminal liability for drug possession was not raised during the first instance trial. The appellant contended that the lower court erred in attributing responsibility for the drugs intended for third parties, but the court found this issue procedurally barred. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The court cannot examine issues of liability that were not raised in the preceding degree of judgment, rendering such arguments inadmissible on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARESE VINCENZO nato a NAPOLI il 23/05/1989 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; •
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.SAVARESE Vincenzo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro mille di multa in relazione alla detenzione di alcune dosi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico per essere stato affermato che la detenzione dello stupefacente fosse destinata alla cessione a terzi.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano improponibili vertendo su profili di responsabilità dell'imputato a fronte di motivi di appello che attenevano al profilo sanzionatorio, risultando pertanto la relativa questione non più scrutinabile in quanto non proposta nel precedente grado di giudizio.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consigliere estensore / Il F3residnte