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Ordinanza — n. 25441/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25441/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25441/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZI SAID nato il 03/09/1978 avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G del Tribunale di Lecce, su concorde richiesta delle parti, ha applicato arMazzi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro tremilaquattrocentoquarantadue di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25441/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Parole chiave

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verosimiglianza dei motivi d'asilo prova del rischio persecuzione assistenza e previdenza sociale sicurezza sociale dei lavoratori migranti accertamento della capacità lavorativa dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G del Tribunale di Lecce, su concorde richiesta delle parti, ha applicato arMazzi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro tremilaquattrocentoquarantadue di multa per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo l'omessa concessione dele circostanze attenuanti, nonché vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZI SAID nato il 03/09/1978 avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G del Tribunale di Lecce, su concorde richiesta delle parti, ha applicato arMazzi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro tremilaquattrocentoquarantadue di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo l'omessa concessione dele circostanze attenuanti, nonché vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Il ricorso non contiene alcun riferimento ad una delle ipotesi suddette. In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdol:to dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci