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Ordinanza — n. 25439/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking as generic and unsupported by evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25439/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments were generic and lacked specific critique of the lower court's reasoning. The appellant claimed the exchange of money for drugs was not correctly interpreted, but the court found the district court's evidence of police observation sufficient to establish the transaction. Consequently, the appeal was rejected as it merely repeated unsuccessful arguments from the appellate stage without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack necessary critique of the contested decision, and contradict established case law, as the lower court's reasoning remains linear and congruent.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds drug trafficking lack of critique procedural dismissal drug exchange police observation traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISCEO BENIAMINO nato a BARI il 04/01/1982 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.MISCE0 Beniamino ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione al reato di cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per la detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, ritenuta la ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico per una non corretta interpretazione dello scambio denaro-stupefacente intervenuto tra il MISCEO e il FIORENTINO.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distret- tuale ha infatti adeguatamente motivato sul fatto che lo scambio droga denaro era stato osservato dalle forze dell'ordine che erano intervenute proprio al momento in cui veniva consegnata la bustina di stupefacente dopo avere in precedenza no- tato il passaggio del denaro tra i due interlocutori. L'alternativa ricostruzione pro- spettata dalla difesa risulta pertanto improponibile in questa sede di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 202