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Ordinanza — n. 25437/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic lack of motivation and failure to recognize mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25437/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Marzulli inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding his responsibility and failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, lacking specific critique of the district judge's reasoning on drug trafficking intent and prior record analysis.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. Pen.; Art. 364 cod. proc. Pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific critique of the lower court's reasoning, and do not demonstrate a violation of the law or a defect in the decision's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation mitigating circumstances drug trafficking intent court costs Cassazione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. Pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. Pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZULLI GABRIELE nato a TAORMINA il 03/02/1988 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.MARZULLI Gabriele ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana con finalità di spaccio.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.

Il giudice distret- tuale ha infatti compiutamente motivato in ordine alla sussistenza di elementi sin- tomatici della finalità di spaccio dello stupefacente, tenuto conto delle modalità di detenzione, del confezionamento e della suddivisione in dosi dello stupefacente e del rinvenimento di materiale collegato al confezionamento e alla preparazione dello stesso. Il motivo di ricorso risulta privo di confronto con gli argomenti utiliz- zati dal giudice distrettuale. 3.1 II mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ri- sulta poi congruamente motivato con riferimento ai precedenti specifici del reo e sull'assenza di profili di meritevolezza, in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità sul punto. 4..

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma In data 8 Giugno 2022 Il Consigliere este