Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite statutory grounds for challenging a plea bargain sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it did not rely on any of the specific statutory grounds required for challenging a plea bargain sentence. The appellant argued regarding the 30-day deadline for motivation and the lack of voluntary consent to the license suspension, but these issues fall outside the permissible scope of review. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected without formalities and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals failing to cite these grounds are inadmissible and must be declared without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNATO GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 23/04/1990 avverso la sentenza del 10/02/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA Zdato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vibo Valentia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Bagnato Giuseppe, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro ottocentottantanove di ammenda, con sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2 sexies, D.Lgs. n. 285/1992, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo come motivi:
1) violazione di legge, avendo il giudice riservato per il deposito della motivazione il termine di 30 giorni; 2)violazione di legge in ordine al difetto di volontà dell'imputato circa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso non contiene alcun riferimento ad una delle ipotesi suddette.
In particolare, in relazione al secondo motivo di ricorso, è opportuno specificare che ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.s. (D.Lgs. 285/1992), l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida consegue in ogni caso all'accertamento del reato, anche in caso di pena sospesa: "il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali [...] rientra anche la sospensione della patente di guida" (Cass.
Pen., Sez. 3, sent. n. 27297 del 10/05/2019). La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos