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Ordinanza — n. 25430/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual and legal arguments in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25430/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Guido Vairo's appeal against his conditional sentence suspension inadmissible. Vairo argued that the appellate court failed to provide sufficient reasoning regarding his revoked license and probation request. The court rejected this claim, stating the lower court's linear arguments were sufficient and the appeal lacked specific factual and legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the precise requests supported by facts and legal arguments, as the lower court's reasoning is deemed sufficient without further elaboration.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific arguments conditional sentence suspension criminal procedure code insufficient motivation guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAIRO GUIDO nato a TORINO il 09/05/1950 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.VAIRO Guido ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Asti che lo aveva riconosciuto colpevole della contrav- venzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) Codice della Strada, e lo aveva condan- nato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500 di ammenda, negando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. In ordine a tale ultima statuizione il VAIRO concentra il motivo di do- glianza denunciando difetto motivazionale in ordine alle ragioni del mancato rico- noscimento del beneficio, tenuto conto della intervenuta revoca della patente di guida e del diverso divisamento del giudice di primo grado in relazione alla richie- sta di messa alla prova.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto del tutto privi della enunciazione di specifiche richieste con le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Il giudice di appello ha negato la sospensione condizionale con argomenti del tutto lineari, conside- rando i due precedenti specifici ed il fatto che il VARO circolava in assenza del titolo abilitativo alla guida, rappresentando pertanto una proclività alla trasgres- sione e una non cure dell'autorità amministrativa, circostanze c:he che rendevano evidenza che lo stesso non si sarebbe astenuto da ulteriori condotte trasgressive della stessa specie. In relazione a tale argomento motivazionale è mancato poi del tutto un confronto nel motivo di ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6.16 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il C