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Ordinanza — n. 25427/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of specific grounds and procedural merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mbodj Maoda inadmissible, ordering him to pay the associated legal costs. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding recidivism, but the court found these arguments generic and lacking specific critique of the original decision. Consequently, the conviction for cocaine trafficking was upheld as the lower court properly identified aggravating factors based on prior criminal history and pending cases.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific critique of the contested decision, and fail to demonstrate a violation of law or procedure, thereby precluding the court from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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drug trafficking conviction recidivism aggravation inadmissible appeal lack of specific grounds procedural merit diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile decisioni in materia medica

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJ MAODA nato il 10/10/1999 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN IDIRITTO 1.MBODJ MAODA ricorre avverso la sentenza in epigrale la quale confer- mava la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa in relazione alla cessione di una dose di cocaina.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale con riferimento al riconoscimento della recidiva.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.

Il giudice distret- tuale ha infatti adeguatamente motivato che, in ragione dei precedenti penali e di carichi pendenti anche recenti della stessa specie, la prosecuzione dell'attività di cessione di stupefacenti su piazza costituiva l'ennesima manifestazione di una con- dotta ingravescente, che denotava collegamenti con ambienti malavitosi che assi- curavano al ricorrente la sostanza da spacciare e, in sostanza, erano indice di accrescimento nello spessore criminale e sintomo di maggiore riprovevolezza, con- formemente ai principi interpretativi offerti dalla giurisprudenza di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 Giugno 2022