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Ordinanza — n. 25426/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against road traffic homicide sentence as discretionary penalty application is not reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25426/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Lopez Gabriele inadmissible, upholding the lower court's conviction for road traffic homicide. The appellant argued the sentence was too high and failed to maximize mitigating circumstances, but the court found these grounds generic and lacking specific analysis. The decision rests on the principle that sentencing within the statutory range is a discretionary power of the trial judge that cannot be reviewed on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The determination of a penalty within the statutory minimum and maximum range constitutes a discretionary power of the trial judge that is not subject to review on appeal.

Parole chiave

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road traffic homicide sentencing discretion appeal inadmissibility mitigating circumstances Italian criminal procedure violazione grave delle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 218 codice della strada
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 4, n. 21294, Seratore, rv. 256197
sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464
sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez.
sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153
256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.
sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596
le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
sez. 4, 12.11.1999, PG in proc. Tadi, Rv. 215785
18.11.2020, De Marco Carmine, Rv. 280393
sez. IV, 9.11.2017, Fiorini, Rv. 271661
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ GABRIELE nato a TARANTO il 17/09/1979 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.LOPEZ Gabriele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di To- rino che ha confermato, in punto a responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di omicidio stradale e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione. Ha rideterminato nella misura di un anno la san- zione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non im- prontata al minimo edittale e la mancata riduzione della pena nella massima esten- sione per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Si duole al- tresì della misura della sanzione amministrativa accessoria.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedi- mento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento sanzionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri edittali medio minimi, valorizzando la ricorrenza precedenti penali, ma anche la gravità e la of- fensività del fatto in ragione delle specifiche modalità della condotta (guida di vei- colo commerciale) e della violazione di norme del codice stradale in prossimità di attraversamento pedonale, nonché del grado particolarmente elevato della colpa. 3.1 Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determina- zione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudi- cante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Ser- ratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

La misura della sanzione ammi- nistrativa accessoria rispecchia a pieno i criteri direttivi indicati dalla legge avendo fatto riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno ap- portato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i cri- teri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, avvalendosi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12.11.1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785;18.11.2020, De Marco Carmine, Rv.280393; sez.IV, 9.11.2017, Fio- rini, Rv.271661).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Con