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Ordinanza — n. 25424/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds lacking legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25424/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Luciano Genovese inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Genovese challenged a lower court's conviction for traffic offenses, citing violations of specific articles regarding liability, contradiction in reasoning, and omitted mitigating circumstances. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, generic, and merely repetitive of issues already thoroughly examined and resolved by the appellate judges with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 189 co. 6 cod. strada; Art. 58, 53 I. 689/81; Art. 616 cod. proc. pen: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and lack the necessary specific legal analysis required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds traffic offense liability omitted mitigating circumstances procedural costs Court of Cassazione manifestly unfounded delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 189 co. 6 cod. strada
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, edhanno ripsotso a tutti i motivi di gravame oggi riproposti tout court, sia quanto all'elemento oggettivo e sogget- tivo del reato di cui all'art. 189 co. 6 cod. strada (pagg.
Art. 58 I. 689/81
Art. 53 I. 689/81
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE LUCIANO nato a SIRACUSA il 20/07/1963 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; I N. 4959/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Luciano Genovese ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione dell'art. 189 co. 6 cod. strada con riguardo all'affermazione di responsabilità, sia con riguardo all'elemento oggettivo che sog- gettivo del reato, contraddittorietà interna ed esterna della motivazione e omessa motivazione quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non- ché violazione degli artt. 58 e 53 I. 689/81. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente generici e privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto as- sertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, edhanno ripsotso a tutti i motivi di gravame oggi riproposti tout court, sia quanto all'elemento oggettivo e sogget- tivo del reato di cui all'art. 189 co. 6 cod. strada (pagg. 3-5), quanto ai profili sanzionatori, ivi compresa la mancata concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche e alla dosimetria della pena, in ragione della gravità del fatto e dei prece- denti penali da cui l'odierno ricorrente è gravato e alla mancata sostituzione della pena (pagg. 5-6)., 4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 4959/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2022 Il C siglíere es nsore